Art. 3.
(Limite al numero delle commissioni
parlamentari permanenti e speciali).
1. All'articolo 72 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il numero delle commissioni permanenti di ciascuna Camera non può in nessun caso superare la metà del numero totale dei ministeri.
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Possono essere istituite commissioni speciali per funzioni di vigilanza e di controllo, in numero non superiore, per ogni legislatura, a un terzo delle commissioni permanenti. Le commissioni bicamerali sono computate separatamente sul totale riferito a ciascuna Camera».